"La Rivista di Engramma (open access)" ISSN 1826-901X

Patrimonio SpA: beni disponibili? Ambiguità e pericoli della legge 112/2002

English abstract

Leandro Ventura

Si apre in Engramma con questo intervento di Leandro Ventura uno spazio per il dibattito sull'urgenza politica della tradizione classica: cominciamo dalla questione della privatizzazione della gestione dei Beni Culturali ex lege 15 Giugno 2002 n.112, consultabile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La recente vicenda connessa con l’emanazione del decreto legge n. 63 del 2002 e della sua successiva conversione nella legge 15 giugno 2002, n. 112, ha riportato all’attenzione del pubblico il destino del patrimonio culturale (ma anche ambientale) italiano. Purtroppo, in base a quanto accaduto, c’è da chiedersi se, nei meandri del tecnicismo giuridico e nell’astio polemico degli schieramenti politici, non si debba individuare una fondamentale ignoranza (o quanto meno una profonda incomprensione) di quelli che sono i caratteri fondamentali di qualsiasi cosa appartenga al vasto mondo dei beni culturali.

Non affrontiamo, per ora il merito della norma da poco emanata, ma soffermiamoci su alcune considerazioni preliminari. Il patrimonio culturale, considerato in senso generale, senza limitazioni al solo patrimonio artistico, è un bene comune di una nazione e della popolazione che la abita. Ovvero è ciò che consente a ogni Stato di diventare qualcosa di più e di diverso da un semplice territorio e dai cittadini che vi abitano, costituendo una forza di coesione e di innalzamento culturale insostituibile. Il patrimonio culturale deve quindi essere identificato con lo Stato, con quanto possiede di più importante ed elevato, con la memoria storica su cui si fonda la sua stessa esistenza, con i fondamenti del contratto ideale che lo lega ai suoi cittadini.

Poche considerazioni, queste, che sono ovvie per chi legge queste pagine, ma lo sono meno per gli estensori delle norme di cui qui si affrontano le molteplici problematiche e nel cui merito ora è possibile entrare.

La legge 15 giugno 2002 n. 112 è connotata da un lungo titolo che riguarda "disposizioni fiscali e finanziarie urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione, del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture". Dal titolo ci si rende subito conto come le azioni relative al patrimonio costituiscano solo una parte di una norma ben più ampia e variegata che ha come fine precipuo la risistemazione di alcuni problemi finanziari dello Stato. Infatti, scorrendo i vari articoli, è solo l’art. 7 e, in subordine, l’art. 8 che affrontano questioni che coinvolgono i beni culturali.

L’articolo 7 della legge istituisce infatti una società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato S.p.A.", di cui azionista unico è il Ministero dell’economia. Questa società è incaricata di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato, "nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici". La società opera secondo le direttive del ministro dell’economia, in base a criteri di massima stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.).

Questi sono gli aspetti più importanti di carattere generale circa il funzionamento della Patrimonio S.p.A., ma più interessante per noi è quanto si legge al comma 10 del medesimo articolo 7. Qui infatti si stabilisce che alla Patrimonio S.p.A. "possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato", così come sui beni demaniali; possono essere trasferiti alla Patrimonio S.p.A. anche "beni di particolare valore artistico e storico" (il corsivo è mio). Il testo prosegue fornendo alcune specificazioni: i beni artistici saranno trasferiti alla neonata società d’intesa con il ministro per i beni e le attività culturali; inoltre "il trasferimento non modifica il regime giuridico […] dei beni demaniali trasferiti". I beni possono essere trasferiti dalla Patrimonio S.p.A. a titolo oneroso alla società istituita con il successivo articolo 8 della legge, ovvero alla "Infrastrutture S.p.A.". Quest’ultima società è stata attivata con lo scopo di finanziare la realizzazione di infrastrutture, raccogliendo fondi in vari modi, tra i quali è previsto anche l’uso dei beni demaniali a garanzia di eventuali finanziamenti ricevuti da terzi (banche, etc.).

Questa, in sintesi, è la norma da cui traspaiono numerose crepe e ambiguità che non consentono di rimanere tranquilli a fronte del possibile destino dei beni demaniali (di tutti i beni demaniali). Questi dubbi sono subito saltati agli occhi sia di importanti e numerosi esponenti della minoranza parlamentare e anche di alcuni membri della maggioranza di governo, come Domenico Fisichella (Alleanza Nazionale). A seguito della promulgazione di questa legge, inoltre, Vittorio Sgarbi ha perso il posto di sottosegretario ai Beni Culturali per chiara incompatibilità con il ministro Urbani accusato (e non senza tutti i torti) di ancillarità rispetto al potente collega "economico" Tremonti.

Le ambiguità della norma sono soprattutto risultate ben chiare al presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che, compiendo un atto inedito, ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera al presidente del Consiglio in cui, accanto alla rilevazione di alcune perplessità tecniche sulla norma, esprime l’auspicio che il patrimonio venga gestito con rispetto dei valori che i beni, in particolare quelli culturali, portano con loro.

Ma i dubbi sono emersi chiari subito anche ad altri esponenti politici, tanto che il senatore Vizzini (Forza Italia) ha tentato di far approvare un emendamento alla legge (diventato poi ordine del giorno vincolante per il governo), in cui si prevede l’inalienabilità dei beni di interesse storico, artistico e archeologico e un particolare riguardo per le aree naturalisticamente più significative del paese. In Senato, inoltre, sono stati depositati tre disegni di legge (nn. 1506, 1508, 1531) di modifica della legge 112/2002, finalizzati proprio alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

A questo proposito, e per tentare di individuare alcuni aspetti di ambiguità giuridica della legge 112/2002, è bene ricordare che il Codice Civile, agli articoli 822 e 826, stabilisce che fanno parte del demanio pubblico statale le coste, ivi comprese spiagge e porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, le foreste, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, gli acquedotti, le miniere e tutto quanto si trovi nel sottosuolo (tra cui i beni archeologici), i beni utilizzati per scopi militari, nonché "gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico, […] le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche". I beni demaniali (articolo 823) sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi".

Sulla base di queste norme, e considerando che la legge 112/2002, prevede chiaramente che non viene modificato il regime giuridico dei beni trasferiti alla Patrimonio S.p.A., potremmo rimanere tranquilli. Tuttavia viene da chiedersi perché mai si dovrebbero assegnare alla Patrimonio S.p.A. solo i beni di "particolare" interesse (e più vendibili) e su quali criteri certi (e non sul parere variabile di un ministro dei Beni culturali) si baserà questa scelta. Ci si deve chiedere inoltre quale sia il motivo per cui, tra i compiti della Patrimonio S.p.A. sia indicata l’alienazione di beni che, per legge, non possono essere venduti. Purtroppo, in questo caso, la norma intacca una certezza giuridica e un vero e proprio principio, ovvero l’inalienabilità dei beni demaniali; e si tratta di una potenziale apertura a possibili future più ampie concessioni.

Per il momento, quindi, (probabilmente) non assisteremo alla svendita delle opere conservate nei depositi dei musei o di tratti di costa o palazzi prestigiosi, ma certamente stiamo notando una volta di più il perpetuarsi di un insanabile equivoco, generato da una concezione distorta dei beni culturali. Fin da quando, infatti, alcuni anni fa un ministro paragonò il nostro patrimonio culturale a dei giacimenti petroliferi, intendendo attribuire un immediato valore economico ai beni di interesse storico e artistico, l’idea che si è affermata in un’ampia parte del mondo politico è proprio basata sulla possibilità di sfruttare economicamente ciò che costituisce il nostro patrimonio culturale.

L’istituzione della Patrimonio S.p.A. prosegue nella medesima direzione erronea, dal momento che i beni culturali (ma anche, ripeto, il demanio marittimo e forestale) vengono equiparati a dei beni che producono reddito. A questo punto si innesta nel discorso un altro problema, legato al concetto di valorizzazione (che, ricordiamolo, è uno dei fini della nuova società).

Come deve essere considerata la valorizzazione? Esclusivamente sotto il profilo economico o, in maniera più proficua per l’elevazione del profilo culturale di una nazione e dei suoi cittadini, soprattutto dal punto di vista culturale? Sarebbe in effetti una grave diminuzione del valore (in senso ampio) di un bene culturale la sua limitazione ad un esclusivo valore economico, tralasciando gli aspetti culturali, spirituali, emotivi… che lo caratterizzano. La funzione della Patrimonio S.p.A. in questo senso diventa quindi ambigua, laddove sembra che nel suo operato e nei suoi fini trovino posto esclusivamente considerazioni di carattere economico. Del resto lo Stato già aveva gli strumenti normativi (la cosiddetta legge Ronchey del 1994) adatti a rendere economicamente redditizia la gestione dei beni culturali. E allora perché non migliorare semplicemente quella norma che già ha dato alcuni buoni risultati, seppur limitati ai principali musei e monumenti?

Ecco perciò che l’ambiguità della legge 112 sui beni culturali continua, ma va anche detto che forse non poteva che essere così, dal momento che si tratta dell’ultimo anello di una serie di episodi preoccupanti che si succedono da qualche mese a questa parte.

Nell’autunno del 2001, la legge finanziaria 2002 aveva già sollevato una dura polemica circa la possibilità di affidare a dei privati la gestione dei beni culturali. L’articolo 24 del disegno di legge riportava tante ambiguità da rendere necessarie ampie correzioni in sede di testo definitivo. In quell’occasione, infatti, il legislatore intendeva concedere ai privati l’"intera gestione" di siti culturali e musei, mentre nel testo approvato (diventato nel frattempo articolo 33) la gestione si precisa esclusivamente in relazione ai "servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico" e vengono posti dei paletti alla libertà dei concessionari sulla base dello statuto dell’International Council of Museums (I.C.O.M.).

Quasi nello stesso periodo un altro episodio ha contribuito a questa situazione di ambiguità. In sede di programmazione delle attività degli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, l’ufficio demandato alla cura normativa e realizzativa della catalogazione del patrimonio artistico del paese, ha visto ridotti i propri compiti alla "semplice" catalogazione dei beni di proprietà dello Stato. A posteriori si può dire che si trattava di un chiaro segnale della direzione verso cui si stava avviando la gestione e la tutela del patrimonio artistico italiano e della considerazione che del patrimonio emerge dalla recente legge 112/2002. Com’è possibile pensare di scindere la catalogazione del patrimonio dello Stato da quello dei privati o degli enti locali o della Chiesa, in un paese come l’Italia, caratterizzato non solo dalle emergenze artistiche clamorose, ma soprattutto dalla capillare distribuzione dei beni culturali sul territorio, che è l’aspetto più distintivo delle nostre città, dei nostri borghi e del nostro paesaggio. Forse già allora era presente, magari in embrione, l’idea di poter utilizzare il patrimonio statale a fini economici e perciò era questione di fondamentale importanza la conoscenza "inventariale" della consistenza di questo patrimonio.

Un altro aspetto di questa concezione del patrimonio artistico, infine, lo si può incrociare nel progetto di riforma della scuola approntato dal ministro Moratti, laddove accanto al netto sbilanciamento tecnologico e imprenditoriale dei saperi "obbligatori", la storia dell’arte diventa materia facoltativa, passatempo pomeridiano per alunni le cui famiglie preferiscono individuare nella scuola un comodo parcheggio a tempo pieno per i figli. Come sarà possibile, infatti, nel quadro disciplinare previsto dal ministro Moratti, considerare la storia dell’arte come disciplina finalizzata a formare la coscienza di un futuro cittadino che deve sviluppare il rispetto dei beni culturali sulla base della conoscenza e della consapevolezza del loro valore (spirituale e culturale, non materiale)?

Insomma, più in generale e nonostante tutti questi segnali poco incoraggianti, la proprietà pubblica dei beni culturali dovrebbe essere questione indiscutibile, anche se è possibile affidare alle cure dei privati gli aspetti gestionali e di valorizzazione culturale di questo patrimonio. Comunque sia, è necessario che tutto il dibattito a livello politico rientri il più presto possibile nell’alveo di una concezione meno economicamente fondata di un patrimonio che appartiene alla memoria culturale e storica della nazione in cui viviamo.

English abstract
An intervention by Leandro Ventura contributes to the debate on the political urgency of the classical tradition, discussing the Law 112, 2002.
keywords | Legislation; Cultural Heritage; Museum


Per citare questo articolo/ To cite this article: L. Ventura, Patrimonio SpA: beni disponibili? Ambiguità e pericoli della legge 112/2002, ”La Rivista di Engramma” n. 20, ottobre 2002, pp. 45-50 | PDF
 

doi: https://doi.org/10.25432/1826-901X/2002.20.0007