"La Rivista di Engramma (open access)" ISSN 1826-901X

Confusione e catastrofe del diritto

Note di filosofia del diritto sul contributo d’accesso a Venezia

Una conversazione con Michele Spanò, a cura di Bernardo Prieto

English abstract

Michele Spanò è filosofo del diritto e maître de conférences all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, dove dirige il seminario L’institution juridique des collectifs. Il suo lavoro si colloca all’incrocio tra filosofia e storia del diritto e, soprattutto, ruota attorno a una domanda che attraversa gran parte della sua opera: come pensare le forme del comune a partire dal diritto, al di là della logica patrimoniale che ha segnato la tradizione giuridica moderna? In Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune, ad esempio, Spanò muove da una apparente contraddizione: diritto privato e dimensione collettiva vengono spesso presentati come termini opposti, se non incompatibili, ma contro questa lettura, egli sostiene che la capacità del diritto privato di istituire collettivi, organizzare relazioni e dare forma al molteplice non costituisce una correzione esterna o moralizzante della sua natura patrimoniale, bensì una possibilità inscritta nella sua stessa storia. In Azioni collettive analizza le forme contemporanee di soggettivazione politica e i modi in cui il cosiddetto neoliberismo trasforma l’azione collettiva. Come curatore, inoltre, ha svolto un ruolo decisivo nella diffusione in Italia dell’opera del giurista e storico del diritto Yan Thomas, la cui influenza è fondamentale per comprendere il pensiero di Spanò. Da questa prospettiva, la presente conversazione si concentra sul contributo di accesso alla città di Venezia, la tassa che grava sull’ingresso alla città lagunare, non come misura amministrativa isolata, ma come sintomo di una trasformazione più profonda: la conversione dello spazio urbano in risorsa gestibile, dell’accesso in merce e del comune in patrimonio esclusivo. Questa conversazione è, tra le altre cose, una riflessione sulla città: l’idea stessa di città. Spanò ricorda infatti, seguendo Émile Benveniste e la sua analisi dei modelli linguistici della cittadinanza, che civitas deriva da civis non perché designi un territorio o un possesso, ma perché nomina una relazione tra cittadini. La città appare così non come proprietà, bensì come forma di mutualità. Attraverso questioni come la distinzione tra pubblico e privato, la produzione giuridica dei collettivi, la prosa luminosa di Bettini e le intuizioni sul diritto di Yan Thomas, così come le conseguenze politiche che derivano da determinate forme giuridiche, la conversazione esplora come il diritto non si limiti a regolare la vita sociale, ma partecipi attivamente alla costruzione del mondo che abitiamo. Allora: a chi appartiene la città?

Bernardo Prieto per Redazione Engramma In linea generale, ritiene che la natura giuridica del Contributo di Accesso si giochi sul crinale della città intesa o come res publica o come res communis?

Michele Spanò | Credo che la natura giuridica del ‘contributo di accesso’ possa definirsi, senza enfasi, una natura ‘aberrante’. La sua principale prestazione, infatti, al di là della ‘forma’ di città che tacitamente evoca o revoca, mi pare soprattutto quella di confondere appartenenza e proprietà. Quindi, prima ancora che domandarsi quale forma giuridica della città sia con esso e in esso in questione, può valere la pena concentrarsi su un dato: il ‘contributo’ ci obbliga a fare i conti con una vera e propria catastrofe della distinzione tra pubblico e privato, e, probabilmente, addirittura un collasso della dialettica tra esterno e interno, che, come sistole e diastole, istituisce forma e materia di una città. Il ‘contributo’ è un dispositivo animato da un’ambiguità o una confusione giuridico-politica trasformatasi in una esplicita forma di governo che di questa confusione si alimenta. L’ambiguità è quella che fa girare a vuoto – che confonde, appunto – i registri e i regimi del pubblico e del privato. La ‘soluzione’ per dire così incarnata dal ‘contributo’ è quella che potremmo definire ‘amministrativa’: le logiche amministrative che presiedono al pubblico finiscono per farlo agire come fosse un privato. Possiamo riconoscere nel fenomeno del contributo, in miniatura, la genesi del fenomeno dei beni comuni, nati, politicamente e giuridicamente, proprio come alternativa a questo modello. Essi intervenivano a svelare – e eventualmente a sventare – l’operazione che trasformava un attore pubblico in attore privato; nel caso di specie allora si trattava d’un governo, ora si tratta di un’amministrazione comunale, che gestisce il ‘proprio’ patrimonio – oggi il patrimonio demaniale – alla stregua di un proprietario privato. I beni comuni furono giuridicamente la formula per opporre un’alternativa a questo modello: non si trattava di rinunciare al governo e alla gestione del ‘pubblico’ ma di ordinarlo a altri principi, se questi finivano per confondersi con quelli che organizzavano il privato. Si trattava, e si tratta, di interrompere quel processo di privatizzazione del pubblico che non è l’effetto di una logica a esso estranea – una corrente di corruzione esogena – ma una sua pulsione endogena, un’alterazione che fa del pubblico, per mano del pubblico, un’altra forma di privato. È questa forma di mediazione amministrativa – che lascia trascorrere prerogative pubbliche in gestione privatistica – che i beni comuni si erano incaricati di slogare. Riconoscendo nel ‘patrimonio pubblico’ una res nullius in bonis (alla lettera: un insieme di beni che sono nel patrimonio di nessuno – secondo lo schema giuridico vertiginoso con cui i giuristi romani avevano pensato l’indisponibilità delle cose comuni, sacre e sante della città), l’appropriazione privata del bene pubblico veniva non solo interrotta ma trasportata su un altro registro giuridico: quello che imponeva il trattamento di questi ‘beni’ che non sono ‘beni’ (ma che sono rapporti e relazioni) non secondo il regime della proprietà ma secondo quello dell’uso, non in accordo alla grammatica dell’appropriazione ma a quella dell’accesso. Ora, questo schema minimo – il pubblico che, amministrativamente, agisce come un privato – sembra toccare nel caso del Contributo un livello parossistico e esasperato: demanio e città si dichiarano indiscernibili. Non è soltanto un certo numero di beni o di servizi a subire questa forma di patrimonializzazione coatta ma è tutta intera la città a diventare virtuale patrimonio del comune, confiscata nella sua forma e nella sua materia (insisto: rapporti e relazioni prima ancora che ‘beni’ in senso giuridico) alla sua utenza, cioè all’uso comune di cittadine e cittadini.

Proviamo quindi a seguire il vostro suggerimento. Se si assume il punto di vista della città come res publica, il ‘contributo’ tende a essere giustificato come strumento di governo amministrativo, come tecnica di regolazione dei flussi, come forma di fiscalità o parafiscalità locale, in nome della tutela di interessi pubblici urbani (decoro, sostenibilità, servizi, vivibilità). In questa prospettiva la città appare come ente territoriale, soggetto pubblico titolare di poteri di disciplina, infrastruttura amministrabile. Il visitatore – ma in un orizzonte non lontano anche il cittadino – è allora considerato soprattutto un utente di servizi urbani o un fattore di costo collettivo. A questo processo si può e deve opporre la città come res communis (meglio sarebbe dire come una universitas di res communis). In questo caso emerge una tensione diversa e la città storica appare come bene comune urbano, patrimonio d’uso condiviso, spazio di coappartenenza eccedente la proprietà pubblica; un ambiente di pratiche sociali e storiche non integralmente appropriabile. Ed è qui che il ‘contributo di accesso’ mostra il suo carattere aberrante: perché introduce una selezione economica nell’accesso a qualcosa che, simbolicamente e storicamente, appartiene a tutti e a ciascuno (perché appunto è nel patrimonio di nessuno). Da questo punto di vista il problema non è semplicemente fiscale, ma riguarda la trasformazione dell’uso urbano in accesso tariffato, la possibilità che il comune venga gestito come risorsa scarsa e infine il passaggio dalla città come spazio politico alla città come piattaforma regolata. Direi allora che la natura giuridica del contributo si gioca precisamente su quel crinale: formalmente esso appartiene ancora alla logica della res publica allorché materialmente risponde a una crisi della città come res communis. E forse l’ambivalenza più profonda è che il dispositivo tenta di ‘proteggere’ il comune attraverso strumenti tipici della governamentalità amministrativa e della razionalità economica. L’eterogenesi dei fini è troppo scoperta e calcolata per poter essere giudicata accidentale.

BP | Può l’accesso a uno spazio urbano costituire di per sé un presupposto impositivo senza implicare, per questo, la trasformazione dello spazio pubblico in un bene soggetto a esclusione mediante pagamento?

MS | La risposta a questa domanda richiama alcuni elementi che avevo cominciato a disporre nell’introdurre la mia risposta a quella precedente. Quella che chiamerei una confusione – o più esattamente, visto il suo carattere topologico, una catastrofe – di almeno due dialettiche: quella tra pubblico e privato e quella tra interno e esterno. Continuando a filare il parallelo tra città contemporanea e città antica potremmo dire che il ‘contributo d’accesso’ provoca un rovinoso inceppo nella dialettica tra mundus e pomerium (Magdelain 1976-77). Tra l’intimo (o l’extimo) della città e il suo fuori: tra ciò che la consacra e ciò che la protegge. Il celebre studio di Benveniste (Benveniste 1969) sui due modelli linguistici di città può tornarci utile – nel suo ‘pannello’ romano – per venire a capo di questa ambiguità. Attraverso il richiamo alla derivazione del nome civitas dall’aggettivo civis, Benveniste reperiva, allogata dentro la lingua latina, un’immagine di città (anche in questo caso incessante sistole-diastole tra urbs e civitas) costituita meno attorno a un che di proprio (un tutto, una cosa, una causa, un principio) quanto da e grazie all’insieme di rapporti e relazioni in cui in definitiva essa consiste. La città, la civitas dovrà essere a rigore definita come l’insieme o la mutualità dei con-cittadini. Se essere civis indica innanzitutto la capacità di stabilire rapporti, allora civitas designerà in prima istanza l’aver-luogo dei rapporti tra cives. La drastica desostanzializzazione dell’idea di città è a tal punto esigente che, come un termine medio capace di interrompere e complicare lo stesso processo di derivazione, soccorre l’aggettivo civilis. Non un sostantivo dunque, ma un puro modo di essere – relazionale, reciproco, comune – una singolare maniera di stare assieme, che si applica a un soggetto statutariamente plurale: quei cives, quei con-cittadini, l’insieme dei cui rapporti è detto civitas.

Intesa secondo questo modello puramente relazionale e genuinamente desostanzializzato, la città sembra intrattenere con le logiche patrimoniali un rapporto essenzialmente polemico. Ma non si tratta di tradurre moralisticamente questa estraneità della città al proprio e alla proprietà ma di mobilitarla contro quello che sembra essere un paradosso vero e proprio. Riflettiamo sulla formula in sé antinomica di ‘contributo di accesso’. Ora, tra l’accesso e il contributo esiste una differenza che non è di grado ma è di natura: sussiste – o dovrebbe sussistere –una fondamentale impossibilità, una volta inteso l’accesso come l’antonimo della proprietà, a gravarlo o assortirlo di una forma di monetarizzazione o di esazione, che finirebbe per trasformarlo nuovamente in una figura, più o meno camuffata, di proprietà. Siamo così nuovamente restituiti a quella confusione del pubblico e del privato che lo stesso equivoco nome scelto per questo dispositivo non fa che esasperate e moltiplicare. Proprio perciò, mi pare, è spacciata ogni iniziativa che, per contravvenire a questa privatizzazione del pubblico, faccia leva su un pubblico che è sfacciatamente ‘causa del suo mal’. Ciò che mi pare insieme più radicale e realistico è invece il tentativo, certamente più ingrato e oneroso, di mobilitare un’altra logica: quella del comune si candida naturalmente a esporre il paradosso e offrire per esso e al di là di esso strumenti di governo alternativi.

BP | Alcuni giuristi hanno rilevato che le critiche normative e operative si moltiplicherebbero qualora il Contributo di Accesso venisse esteso ad altre città – non sono poche quelle dove se ne discute, specialmente nel caso delle città d’arte. Se il modello dovesse essere generalizzato e ampliato, quale trasformazione subirebbe la distinzione pubblico/privato che delimita l’esperienza politica contemporanea?

MS | Mi pare che una riflessione di Sergio Bettini, tratta da un suo scritto intitolato Idea di Venezia, possa aiutarci a formulare qualche ipotesi:

Tutte le città non volgari sono opere d’arte. Opere d’arte, per le quali, meno che mai, si può dire appartengano al passato: perché non soltanto esse attualmente vivono un loro tempo, cioè passano di forma in forma; ma vivono in quanto vi sono degli uomini vivi che le realizzano nel proprio tempo. In altre parole: perché sono l’attuale esperienza di qualcuno. Ma, tra tutte le città, forse nessuna, come Venezia, possiede questo carattere di disponibilità, di inesauribile interpretabilità. Il luogo comune che considera Venezia – dal punto di vista estetico, intendo – come una forma conclusa; come un museo, si dice, che può essere oggetto soltanto di ammirata contemplazione, non di immediata partecipazione (di identificazione, vorrei dire, del suo spazio con il nostro tempo in atto); questo luogo comune è frutto di un equivoco romantico (Bettini 1954, 40-41).

Va da sé che i brillanti nomoteti che hanno partorito il Contributo d’Accesso non hanno niente a che spartire con questo ‘equivoco romantico’. Qui si tratta piuttosto di un ‘incubo proprietario’. Tuttavia, la logica al lavoro nei due casi non è dissimile. C’è un nesso robusto tra musealizzazione e patrimonializzazione. Un nesso di cui sarebbe assolutamente irragionevole e reazionario non voler riconoscere un ruolo, nella modernità, dominato da un tratto genuinamente progressivo. Ma il paradosso con cui abbiamo a che fare oggi non è quello che pretende di musealizzare-patrimonializzare porzioni di città a maggior gloria, potremmo dire, della città stessa. Nel nostro caso è la città in quanto città, tutta-la-città a diventare oggetto della sua trasformazione in museo-patrimonio. Gli effetti di paradosso sono evidenti: dov’è il fuori di una città che esiste soltanto per essere ammirata (previo pagamento di un biglietto)? E qual è il suo dentro? In questa vicenda l’elemento sorprendente non risiede tanto nella patrimonializzazione strategica e parziale di una porzione del demanio (in fondo tanto il museo che un’area archeologica funzionano così) ma l’estensione — e con ciò l’esasperazione e la sospensione — di questa logica. Tutta la città è museo — con tutti i paradossi che non conseguono. Quella che si installa è una vera e propria, generalizzata logica del safari: è un’intera forma di vita a essere privatizzata. Con un pendant di non minore momento costituito da un’estorsione del valore praticata senza mediazioni su nient’altro che l’abitare. Ripeto: mi pare che confusione giuridica e catastrofe topologica vadano di pari passo. I paradossi non fanno che moltiplicarsi: le città, secondo il diritto romano, esistono come un ‘tutto’ solo quando hanno a che fare con altre città (lo ha dimostrato una volta per tutte Yan Thomas in molti suoi lavori (Thomas 1993, 1998, 2002) e ci è tornata sopra di recente Claudia Moatti (Moatti 2018, 2025): quella dell’universitas è una questione di diritto privato che si decide fungibilmente nel processo a dispetto di ogni sostanza, essenza o persona. La città si riconosce come un ‘tutto’ di diritto pubblico solo molto più tardi, quando si porrà la questione della fiscalità comunale (Menzinger 2017); ma, anche in questo caso, essa riguarderà in primo luogo i cittadini e non gli stranieri. Il pagamento di un tributo concerne chi vive la città non chi la attraversa (che non gode di diritto perché non partecipa dei doveri: quei munera civitatis, il contributo ai quali definisce lo statuto di cittadino secondo tutti i più influenti trattati di diritto pubblico medievale). Con il Contributo di Accesso è proprio questa dialettica del dentro e del fuori della città e dei regimi giuridici che all’uno e all’altro si applicano a girare a vuoto.  In esso e attraverso esso è all’opera una logica di patrimonializzazione esasperata e totalizzante: essa non trasceglie porzioni della città – individuate secondo logiche specifiche – ma si estende alla città nella sua interezza. A chi appartiene il patrimonio una città patrimonializzata (volgarmente: chi ci guadagna?)? Se la città è il museo: chi va al museo? chi è il museo? Per tornare, in chiusura, all’intuizione di Bettini, il Contributo di Accesso, trasformando l’accesso nel suo contrario, trasformandolo, cioè, in proprietà, riduce il paesaggio a un’utilità e la città a un servizio. Questa confusione senza rimedio tra ‘proprio’ e ‘estraneo’, tra ‘uso’ e ‘proprietà’, tra ‘servizio’ e ‘bene’ non fa che moltiplicare i paradossi e domanda, mi pare, il ricorso a un’altra logica giuridica e politica per attraversali e disfarli. Questo richiamo a un’altra logica non è ornamentale: non si tratta infatti di tirare sassate alle vetrine del museo o di credere che patrimonializzazione e proprietà siano naturaliter qualcosa di corrotto e moralmente sospetto. Ma di domandarsi qual è la forma migliore per far stare assieme un molteplice. Questa formula – che salta e sintetizza molti passaggi di un’argomentazione troppo lunga – è la versione stenografica di un ragionamento che ha al suo centro la nozione di forma giuridica, l’ipotesi che il diritto privato intrattenga un rapporto non estrinseco né periferico con questo più volte evocato registro giuridico-politico del ‘comune’ e la costruzione di istituzioni di diritto privato capaci di tenere insieme – istituendola e riproducendola – una pluralità di soggetti e di beni che producono ricchezza attraverso uso e accesso. Un’altra idea di città.

BP | Sul contributo d’accesso molti fanno appello alla illegittimità costituzionale del contributo, in particolare per il suo potenziale contrasto con la libertà di circolazione sancita dall’art. 16 della Costituzione italiana, in assenza di ragioni sanitarie o di sicurezza che possano giustificare. Può la tutela del patrimonio culturale costituire un fondamento sufficiente per limitare la libertà di circolazione? Quale differenza intercorre tra una restrizione di polizia urbana, giustificata dall’ordine pubblico, e una restrizione tributaria dell’accesso?

MS | In questa domanda mi pare che siano in gioco le politiche del diritto che animano tacitamente un provvedimento tanto dissennato come il Contributo di Accesso. Come ho cercato di mostrare prima, fenomeni di indiscriminata patrimonializzazione ‘privatistica’ di res nullius in bonis a opera di attori pubblici (qualcuno ricorderà la famigerata ‘cartolarizzazione’) non sono nuovi e sono anzi all’origine di quella vicenda politica e giuridica che ha trovato il proprio – sempre più stanco – vessillo nell’impresa dei ‘beni comuni’. Ora, questo è certamente un pezzo della storia: quello degli interessi, quello che – con una ignobile espressione giornalistica – si usa chiamare ‘fare cassa’. Ma, appunto, mi pare che non sia tutta la storia. L’insistenza nell’evocare immagini e modi di istituire l’essere e il fare in comune alternativi a questa sequenza pubblico-privato-pubblico, capaci di alterarla e complicarla, non obbedisce a un’inclinazione antiquaria o erudita e non è neppure soltanto un esercizio di ginnastica della nostra troppo atrofizzata immaginazione morale. Il richiamo a questo serbatoio di possibilità istituzionali è invece una precisa scelta di politica del diritto e porta con sé, come un passeggero clandestino, un’ipotesi su rango e funzione del diritto privato in rotta di collisione con la ‘filosofia spontanea’ dei privatisti e degli amministrativisti. C’è nella confusione che additate – la sacrosanta difesa del patrimonio pubblico e la patrimonializzazione indiscriminata dell’esperienza della città (ancora una volta: da dentro e da fuori) – un principio di risposta. Come ho cercato di dire prima: la patrimonializzazione – come schema giuridico – non deve essere investita di pregiudizi morali: non è una logica perversa né corruttrice; è un modo come un altro per attribuire diritti. Essa ha dato prova in passato di prestazioni smaglianti e può essere l’oggetto di una revisione anche radicale che, riconoscendovi un altro modo di appartenere, investe la logica amministrativa (una volta spostata dall’asse di collusione col pubblico a un’inedita alterazione privatistica) di funzioni schiettamente redistributive.

La domanda da porsi per impostare una critica intransigente ma lucida al Contributo di Accesso non è tanto cos’è una città ma a chi appartiene. In questo caso la metafisica della città – insieme ai suoi paradossi – cederebbe ai montaggi giuridici che hanno permesso di articolare l’unità fittizia della città e la pluralità materiale del patrimonio (su questo vale ancora una volta un richiamo agli studi insuperati di Yan Thomas dedicati agli ornamenti della città). Ora, quello che fa il Contributo di Accesso non è altro che porre una pietra tombale su questa ipotesi di articolazione e composizione. Esso infatti non fa che irrobustire il nesso pubblico-amministrativo nel senso di una patrimonializzazione esclusiva e escludente (privatistica nel senso deteriore: essa priva qualcuno di un accesso a un bene o a un servizio; rendendo per soprammercato non già questo o quel servizio l’oggetto di un tributo, ma un’intera esperienza – un intero tessuto di rapporti e relazioni – l’oggetto di un insopportabile dazio). Torniamo quindi ancora una volta alla politica del diritto che orienta e governa tacitamente il Contributo di Accesso: la parentela – solo apparentemente aberrante – tra polizia e proprietà, tra sicurezza e decoro è proprio ciò che il ‘contributo’ porta stampato sulla fronte a chiare lettere. In esso viene cioè a giorno uno dei motivi dominanti del diritto contemporaneo: l’estensione della tenaglia proprietà-sicurezza alla porzione più estesa possibile di esperienze civili. Se la tutela del patrimonio può essere estesa a una città in quanto tale (insisto nell’impiego di questa formula che ha l’apparenza di un ammiccamento metafisico perché venga in luce il carattere parossistico – e tutt’altro che ‘ordinario’ – di questa manovra giuridica) è perché la misura patrimoniale – esclusiva e escludente – può investire ciò che è di tutti e di ciascuno e che ammetteva limiti e deroghe soltanto perché questa funzione e non altre fosse protetta e garantita. Si potrebbe parlare a rigore della perversione di questa logica che patrimonializzando il comune può contrabbandare le derive sicuritarie disinvoltamente alleate a un discorso neoproprietario montante. Non sta a me fare diagnosi ma le somiglianze di famiglia che legano il Contributo di Accesso a altri dispositivi, provvedimenti e ordinanze, in cui in nome della ‘sicurezza’ si irrobustisce la protezione della proprietà privata saltano agli occhi. È appena il caso di richiamare il Marx del 1843 quando, glossando i Lineamenti hegeliani, individuava il modo d’esistenza della proprietà privata nella figura del privilegio e dell’eccezione (Marx 1843). Come il nesso tra appropriazione privata esclusiva (il fin troppo celebre “diritto di usare e abusare”) e esclusione ha natura strutturale così il rapporto che corre tra sottrazione di un bene all’uso comune e l’ordine pubblico garantito in forme poliziesche non ha nulla di congiunturale.

BP | Quale pensa dovrebbe essere il principio giuridico a cui rifarsi per contestare, oppure che in sede giuridica impedirebbe, una sua estensione ad altri casi e città?

Sono stato molto colpito dall’iniziativa “No CdA”. Mi pare che essa sia una risposta brillante, esigente e sofisticata a quel paradosso che il Contributo di Accesso contribuisce a istituire e alimentare. Torniamo sulla contraddizione in termini esibita dallo stesso infelice nome che porta – non una contraddizione dialettica ma un’opposizione reale – e che la strategia scelta dal “No CdA” ha la capacità di chiamare in causa e revocare in dubbio. L’intuizione straordinariamente coerente che questo movimento ha sviluppato risiede nel terreno che ha deciso di calcare: quello dell’amicizia. Così infatti – “amici” – sono qualificati gli attori e le attrici della piattaforma: amici i veneziani, amici i foresti – gli amici di “No CdA” assomigliano molto ai cittadini con-cittadini di Benveniste: in un caso come nell’altro si tratta di termini puramente relazionali. Bisogna immediatamente sgombrare il campo da equivoci: non c’è nessun residuo impolitico nell’amicizia; al contrario: essa è qui il nome dell’unico soggetto capace di sovvertire la logica disposta e imposta dal ‘contributo’. Il ricorso al vocabolario della cittadinanza non avrebbe infatti che involgersi nelle stesse impasses e negli stessi vicoli ciechi che la confusione di pubblico e privato esibita dal ‘contributo’ non fa che riprodurre. D’altro canto, scegliere una forma di ‘esodo’ dalla ‘forma’ del ‘contributo’ avrebbe probabilmente condannato la protesta all’irrilevanza, al moralismo e alla testimonianza. La politica dell’amicizia è invece in questo caso, e contro ogni ‘pappa del cuore’, il terreno più ragionevole su cui impiantare una critica non feriale al ‘contributo’. Ciò mi pare particolarmente vero se ci mettiamo dal lato del diritto. Nel libro III del suo Sistema di diritto romano attuale, Friedrich Carl von Savigny attende a un’impresa immane: l’unificazione del diritto privato sotto la specie del diritto patrimoniale. La riduzione di ogni rapporto a un rapporto obbligatorio, la solubilità di ogni relazione possibile – tra e con cose e persone – nel comando sul valore di scambio. Ora, come un’ouverture a questa impresa titanica e sublime, Savigny si concede una premessa cartografica, disegnando, con pochi ma chiarissimi tratti, la mappa del diritto destinata a avvolgere, nella fitta trama della patrimonialità, l’intera rete di rapporti che animano l’esistenza civile e politica dei molti (Savigny 1840). Solo due aree sembrano sottrarsi alla presa collosa di questa resistentissima guaina: l’amore e l’amicizia. Il primo è un terreno bifido: in cui il diritto entra soltanto per metà. Inutile intrattenerci sullo statuto ambiguo del matrimonio (e più in generale sugli istituti privatistici che governano il rapporto tra i sessi): sospesi tra natura e artificio, essi devono conservare e valorizzare un residuo non-patrimoniale solo e soltanto come cauzione alla riproduzione ‘ordinata’ dei patrimoni. Con una formula: niente produzione senza riproduzione. L’amicizia è invece integralmente sottratta alla presa del diritto – ma si deve intendere: alla presa del diritto privato patrimoniale. Isola (più o meno felice) non lambita dalla patrimonialità, l’amicizia è un territorio franco dove i rapporti, che pure sussistono, che pure hanno una forma, non sono riducibili né estinguibili in una somma di danaro. Istituzione dell’estraneità (al diritto e ai soggetti che decidono di impegnarvisi), la politica e il (non)  diritto dell’amicizia non sono perciò un frusto brandello di romanticismo politico né un grigio articolo di fede laica, ma una strategia giuridicamente consistente, una vera e propria tattica di sovversione del diritto patrimoniale.

BP | Ritiene che il contributo d’accesso trovi qualche caso nella storia con cui si potrebbe metterlo a confronto? In tal caso, quali analogie fa emergere rispetto alla concezione che si ha non solo dell’idea di città – come prima le chiedevamo all’inizio – ma anche della persona o se preferisce del cittadino?

Questa domanda è utile a ricapitolare quanto detto fin qui. Proprio perché confusa e catastrofica la situazione del rapporto tra pubblico e privato, e tra interno e esterno, indicata nel ‘contributo’ non ha a rigore né antenati né precedenti. Esso compie un montaggio che ho più volte definito “aberrante” di pezzi di genealogie giuridiche diverse e non necessariamente convergenti dando vita a una forma che esautora la differenza tra pubblico e privato nella vigenza di un’equivalenza tassativa tra l’uno e l’altro (l’esatto contrario, sia detto per inciso, di quanto è supposta fare la logica del comune). Come dicevo prima: il pagamento di un tributo era (e in parte è ancora) garanzia della cittadinanza. La logica del fisco e delle tasse e il suo nesso costitutivo con l’idea moderna di cittadinanza risiedono qui, donde il loro carattere squisitamente pubblico. Le prime ‘tasse’ furono richieste e pagate per la costruzione e la manutenzione delle mura cittadine. Non mi pare che ci sia immagine più eloquente di quella delle mura. Causa e effetto dell’unità civica, esse istituivano un nesso di coesione interna, col suo pendant di esclusione esterna. Il contributo mescola questa genealogia pubblicistica estroflettendone una parte (primo paradosso: paga chi non abita) col secondo e maggiore paradosso che le mura crollano sulla città che avrebbero dovuto delimitare e proteggere. Non è quindi casuale aver scelto di insistere sui termini ‘confusione’ e ‘catastrofe’, giacché è nient’altro che questo l’esito del ‘contributo’: una doppia e iperbolica forma di privatizzazione: dell’accesso da un lato e insieme dell’esperienza della cittadinanza dall’altro. Ma ancora una volta: la logica è ribaltata. Il pagamento – tassa, tributo, imposta – non è il prezzo pagato dai cittadini per riconoscersi cittadini ma quello estorto agli stranieri per accedere non a un museo ma a una città-museo (di cui si deve supporre che i cittadini siano i pezzi da esposizione).

Gli antidoti a questa estensione indiscriminata e paradossale della logica patrimoniale e privatistica sembrano risiedere nelle pratiche giuridiche dell’uso e dell’accesso. Una “critica politica della proprietà” che abbia al proprio centro la nozione di uso (Loick 2016) deve tenersi alla giusta distanza dai due poli che, malamente organizzati, costituiscono il motore giuridico del ‘contributo’: un’enfasi forsennata e ingiustificabile sulle virtù taumaturgiche del pubblico e una integrale delega politica alla logica patrimoniale. Se l’uso è l’antidoto alla proprietà, se esso è a rigore non-proprietà, è perché esso è interno al diritto: esiste come una sua, benché negletta, possibilità (Quarta 2016). La questione evocata dal ‘contributo’ non è infatti soltanto quella – per fortuna molto studiata – dei commons urbani ma quella della città come common. Lo slogan rischia di essere fatuo. Ma la sostanza è invece della massima importanza: la città si usa ma non si appropria – il carattere immateriale dell’attraversamento e del godimento è in effetti essenzialmente incalcolabile. È dunque un certo tipo di prassi che insieme discende e istituisce l’esser-comune di un dato bene o spazio. Una prassi che – come nel caso dell’amicizia dei “No CdA” – disattivando un dispositivo di cattura e separazione restituisce un bene all’uso comune.

Si tratta di prassi giuridiche che possono vantare una storia secolare e di cui si possono isolare almeno due episodi maggiori. Da un lato, la vicenda – che abbiamo già più volte evocata – che risolve il munus comune nella sua dimensione di onus: che fa dunque transitare il munus nel regime dei munera in cui si consumano e decidono i protocolli dell’inclusione e i confini della cittadinanza: “municipes dicuntur muneris participes”. È la sottomissione al fisco a identificare l’appartenenza comunitaria; una patria – una res publica o un Comune – non è determinata da filiazione, lignaggio o patrimonio, ma dalla partecipazione – attraverso il pagamento di imposte o la prestazione di servizi (ovvero dall’insieme dei munera civitatis) – alla comunità che su queste prestazioni insostanziali si fonda e si rinnova. Dall’altro lato, l’utopia francescana dell’usus facti: l’ambizione di operare una separazione integrale tra uso e proprietà, di sospendere ogni commercio e uso delle cose sull’orlo del loro impossibile consumo, laddove appunto l’uso di qualcosa si immagina salva rei substantia. Il paradosso attestato da entrambe queste esperienze giuridiche, capaci di articolare, attraverso il medio dell’uso, il proprio e l’estraneo, è quello di un diritto in cui le cose decidono dei soggetti, le pratiche definiscono e distribuiscono diritti e i rapporti fanno la città. Siamo dunque agli antipodi dell’ideologia giuridica del Contributo di Accesso: quella con cui un diritto dell’amicizia non cessa di urtare.

Potremmo quindi congedarci, come fossero una sintesi e un rilancio, rileggendo le celebri parole di Hölderlin: “Il libero uso di ciò che è proprio è la cosa più difficile” (Hölderlin 1801, 425).

Riferimenti bibliografici
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English abstract

This conversation with legal philosopher Michele Spanò examines Venice’s Access Fee as a juridical and political symptom of a deeper transformation in urban governance. Spanò argues that the fee enacts a catastrophic collapse of the distinction between public and private law, allowing municipal administration to act as a private proprietor over the city as a whole. Drawing on Benveniste’s analysis of civitas as a purely relational entity among co-citizens, he contends that the city is constitutively incompatible with patrimonial logic. Through the Roman juridical tradition, particularly Yan Thomas’s work on universitas and ornamenta civitatis, and the Franciscan doctrine of usus facti, Spanò recovers a juridical grammar of the common that distinguishes use from ownership. He further identifies a structural convergence between neo-proprietary and policing rationalities in contemporary law, and finds in the civic friendship a juridically consistent strategy of resistance to the totalising patrimonialisation of urban life.

keywords | Res communis; Patrimonialisation; Usus; Juridical form; Civic friendship.

questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e all’international advisory board della rivista

Per citare questo articolo / To cite this article: Michele Spanò, Confusione e catastrofe del diritto. Note di filosofia del diritto sul contributo d’accesso a Venezia. Una conversazione a cura di Bernardo Prieto, “La Rivista di Engramma” n. 234, primavera/estate 2025.